1. È istituita la «Giornata nazionale della memoria dei giornalisti uccisi dalla criminalità mafiosa e dal terrorismo», da celebrare annualmente il giorno 3 maggio, indicato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) quale «Giornata mondiale della libertà di stampa».
2. La ricorrenza istituita ai sensi del comma 1 è considerata solennità civile e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
1. In occasione della «Giornata nazionale della memoria dei giornalisti uccisi dalla criminalità mafiosa e dal terrorismo», possono essere promosse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall'Unione nazionale cronisti italiani, in accordo con il Ministero delle comunicazioni e d'intesa con l'Ordine nazionale dei giornalisti e con la Federazione nazionale della stampa italiana, idonee iniziative in memoria dei giornalisti uccisi nonché di riflessione e di studio in ordine ai princìpi di cui all'articolo 21 della Costituzione.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.